La vicenda dei riders ha comportato un considerevole dibattito circa le tutele da adottare per questi lavoratori “digitali” che vengono contrattualizzati tramite piattaforma online su dispositivo mobile. Le sigle sindacali sono ora in lotta per la quesitone della contrattazione collettiva.
di Riccardo Fratini, Assegnista di Ricerca – Un. Studi di Roma Tor Vergata
Il 2 novembre 2019 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 128/2019, di conversione del D.l. n. 101/2019, che ha introdotto, tra le altre cose, il nuovo Capo V-bis all’interno del D.lgs. n. 81/2015.
Per quel che rileva ai fini del contratto collettivo nazionale firmato il 9 settembre 2020 da Assodelivery e UGL è necessario esaminare l’articolo del Capo V-bis relativo ai compensi dei ciclofattorini.
L’art. 47-quater sanciva infatti che «I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente».
Il co. 2 dello stesso articolo affermava invece che, in mancanza dei menzionati contratti collettivi, i riders non potessero essere più retribuiti a ‘cottimo’, bensì con un compenso minimo parametrato alla retribuzione stabilita «da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale» (dunque il CCNL “Logistica trasporto merci”, integrato il 18 luglio 2018 della figura dei riders).
La stessa Legge n. 128/2019, aveva peraltro disposto all’art. 1, co. 2, un termine per la conclusione degli accordi collettivi in materia di compenso, stabilendo che «l’articolo 47-quater del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Nonostante l’intervento auspicato dal legislatore avrebbe dovuto concretizzarsi entro un anno dall’entrata in vigore della Legge, non era stata avviata alcuna trattativa sindacale.
Il Ministero del Lavoro allora, vedendo la situazione in stallo, aveva deciso di convocare un tavolo negoziale tra assodelivery e sindacati.
I sindacati ovviamente, forti del co.2, art. 47-quater, non riconoscendo nel food delivery un settore merceologico diverso da quello della Logistica traporto merci, non erano intenzionati a sottoscrivere alcun contratto che non comportasse il riconoscimento di retribuzione oraria dei ciclofattorini.
Assodelivery d’altro canto aveva tutto l’interesse contrapposto: evitare una retribuzione che non contenesse il cottimo.
Nel mentre delle trattative avviate dal Governo UGL ed Assodelivery hanno allora firmato un contratto di livello nazionale finalizzato a regolare il settore, reintroducendo nei fatti un sistema di compensi più incentivante, ma pur sempre parametrato alla sola consegna.
Il contratto collettivo nazionale stipulato è peraltro potenzialmente rientrante anche nell’art. 2, co. 2, lett. a, sia dell’art. 47-quater, co. 1, poiché firmato soggetti che si presentano come maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
Il contratto menzionato è peraltro intervenuto prima del limite temporale di cui all’art. 47-quater, co. 2 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), quindi è altresì potenzialmente idoneo ad ovviare al vincolo ivi previsto.
Il problema che dunque si è posto il Ministero del Lavoro, il quale si è già espresso sulla vicenda non riconoscendo l’accordo, e che si pongono CGIL, CISL e UIL è se quel contratto collettivo sia legittimo ai sensi della L. n. 128/2019.