Statuto

POST – ETS”

ENTE DEL TERZO SETTORE

STATUTO

PARTE PRIMA: REGOLE GENERALI

Art. 1 – l’ASSOCIAZIONE Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l’associazione, nella forma di Ente del terzo settore (nel prosieguo anche indicata come ETS) denominata “POST – Popolazione, Sovranità e Territorio digitali – ETS” e siglabile “POST” con sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata come per legge agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

2. La durata dell’ETS non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal presente Statuto.

Art. 2

Scopi, finalità e Attività.

  1. Ogni fine di lucro è escluso dagli scopi dell’ETS.
  2. L’ETS è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di promuovere l’organizzazione di attività di studio e approfondimento, di formazione, di divulgazione di documenti di analisi nel campo della cultura amministrativa dello Stato, dell’etica, dell’economia, della finanza e del sociale; ciò anche in collaborazione con altri organismi specializzati nelle diverse discipline scientifiche e con altre associazioni e fondazioni presenti a livello nazionale e internazionale che perseguano analoghe finalità statutarie;

L’ETS inoltre potrà organizzare convegni, seminari attività economiche e non economiche, strumentali al perseguimento dello scopo sociale, nonché attività ed eventi di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; in particolare, l’Associazione ha come scopo quello di:

  1. promuovere, ispirandosi ai principi democratici e riformisti e agli ideali del merito solidale, dell’incentivo alle politiche attive per il lavoro, della partecipazione dei lavoratori alle attività produttive, del capitalismo inclusivo e dell’economia sociale di mercato, il rinnovamento, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e degli strumenti innovativi disponibili, della attività della amministrazione pubblica al servizio dei cittadini e della società in Italia.
  2. La ricerca nel campo sociale, normativo ed economico di soluzioni concrete per il miglioramento dei servizi offerti ai cittadini;
  3. Lo studio, l’analisi e l’applicazione di nuovi processi ammnistrativi posti al servizio dello sviluppo del sistema paese, dello sviluppo eco-sostenibile, dello sviluppo solidale e inclusivo.

L’Associazione si pone inoltre, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

1. una rinnovata etica della pubblica amministrazione e dei sistemi di partecipazione democratici, che mettano al primo posto responsabilità e trasparenza, volti anche ad una maggiore partecipazione delle parti sociali e dei corpi intermedi allo sviluppo del Paese;

2. le riforme istituzionali, economiche e sociali utili alla modernizzazione del Paese, nel rispetto del pluralismo, della centralità dell’essere umana e della sua libertà, sia in senso economico che sociale;

3. la tutela delle famiglie e il rispetto di ogni diritto individuale dei cittadini;

4. la promozione del merito e della competenza nella rappresentanza e nell’amministrazione orientata al bene comune;

5. la valorizzazione, la tutela e la promozione del patrimonio culturale, ambientale e storico;

6. la modernizzazione del sistema produttivo del Paese, ispirata ai principi dell’economia sociale di mercato e delle garanzie di un sistema fiscale equo, della sostenibilità della spesa pubblica e della promozione dell’abbattimento delle barriere che ostacolano lo sviluppo economico e sociale;

7. la modernizzazione della pubblica amministrazione e l’efficacia dell’azione amministrativa, anche e soprattutto nell’ottica di una più efficiente gestione delle risorse per la risoluzione dei problemi delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini in generale;

8. la promozione di un potere giudiziario più efficace ed efficiente, al contempo equo verso i cittadini e celere nelle decisioni;

9. l’incentivazione della ricerca, della formazione e della informazione per lo sviluppo;

10. Un equilibrato posizionamento del Paese nel contesto europeo e internazionale per la promozione di politiche sovranazionali coerenti e di governo in sicurezza e sostenibilità dei flussi migratori.

L’ETS, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, può supportare soggetti o movimenti a carattere politico in elezioni locali, nazionali, europee e promuovere iniziative su temi di rilievo culturale, politico e sociale, nonché iniziative per referendum e proposte di legge di iniziativa popolare.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’ETS prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’ ETS le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti e secondo le modalità consentite per gli ETS, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

L’ETS può stipulare contratti di lavoro dipendente o autonomo esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il proprio regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta, ma tale condizione è incompatibile con la qualità di volontario.

7. L’ETS ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 117/2017 e succ. modificazioni.

8. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 3

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell’ETS è esclusivamente ed interamente destinato al raggiungimento degli scopi associativi, durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

  1. dai versamenti iniziali dei soci fondatori;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti mediante l’impiego degli avanzi di esercizio risultanti dai bilanci annuali regolarmente approvati;
  3. da donazioni, erogazioni liberali e/o lasciti di carattere straordinario;
  4. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’ETS;

2. L’ ETS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a. Quote associative e contributi degli aderenti;

b. Contributi pubblici e privati;

c. Donazioni e lasciti testamentari;

d. Rendite patrimoniali;

e. Attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 117/2017.;

f. Attività “diverse” di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 nei limiti previsti dal precedente art. 3.

3. L’esercizio sociale dell’ETS ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’ETS o messo a disposizione con adeguate modalità telematiche stabilite dal Consiglio Direttivo, almeno 10 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’ETS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

PARTE SECONTA: I SOCI

Art. 4

Soci

1. Ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’ETS tutte le persone fisiche e le che condividano gli scopi e le finalità dell’associazione e si impegnino spontaneamente attivamente e costantemente per la loro attuazione.

2. L’adesione all’ETS e la qualità di Socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 5.

3. I soci dell’ETS distinguono in:

I fondatori

II ordinari;

III. onorari;

Inoltre partecipano alla attività associative i Volontari che hanno diritto di presenziare all’Assemblea dei soci, senza diritto di voto.

  1. Sono soci Fondatori:

i soci sottoscrittori del presente statuto per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione. Sono obbligati al versamento della quota annuale di associazione e di eventuali contributi straordinari nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere nominati nel Consiglio Direttivo.

  1. Sono soci ordinari:

La qualifica di Socio ordinario si acquisisce dopo la comprovata partecipazione alle attività sociali e l’iscrizione nel registro dei Volontari dell’Associazione per almeno un biennio. Contribuiscono attivamente alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione. Sono obbligati al versamento della quota annuale di associazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza superiore a 2/3 dei suoi componenti, su presentazione di almeno due Soci ordinari e due Soci fondatori. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere nominati nel Consiglio Direttivo.

III Sono soci onorari:

coloro che per speciali benemerenze acquisite nella società civile in ragione del loro impegno in ambito scientifico, sociale e professionale, e vengono nominati dal Consiglio Direttivo in con la maggioranza superiore a 2/3 dei suoi componenti. I Soci Onorari sono obbligati al versamento del contributo annuale, hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere nominati nel Consiglio Direttivo.

Sono considerati Volontari:

le persone simpatizzanti dell’Associazione che partecipano attivamente agli scopi sociali e che vengono inclusi in tutte le comunicazioni riguardanti le iniziative dell’Associazione. I volontari vengono iscritti in apposito registro identificativo tenuto presso l’Associazione e possono partecipare a tutti le attività associative dove non motivatamente esclusi.

Sono Enti sostenitori:

gli Enti, le associazioni, le APS, le OIV, gli altri ETS e le persone giuridiche che, intendano contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione e vengono nominati dal Consiglio Direttivo in con la maggioranza superiore a 1/2 dei suoi componenti.

Gli Enti Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche associative.

Tutte le comunicazioni associative dirette ai soci ed ai volontari di regola avvengono validamente per posta elettronica anche non certificata comunicata all’atto dell’iscrizione e aggiornata a cura degli associati.

Le comunicazioni associative possono anche avvenire per mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Associazione in area riservata ai Soci.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori pubblici, fissati dal Consiglio Direttivo, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ETS.

2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all’assemblea dei soci.

3. Il ricorso all’assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’ ETS;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’ETS;

c. per morosità, di durata superiore a tre mesi, rispetto al mancato pagamento della quota annuale;

6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, qualora egli lo richieda, entro un mese dalla delibera, devono essergli comunicati gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro e non oltre cinque giorni.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’ETS sia all’esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’ETS.

9. I soci fondatori sono soci di diritto e non possono perdere la qualità di socio in forza del precedente comma 5, lett. b).

Art. 6

Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’ETS ed alla sua attività. In modo particolare:

a. I soci hanno diritto:

● di partecipare a tutte le attività promosse dall’ ETS, ricevendone informazioni per via telematica e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’ETS;

● di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

● di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;

b. I soci sono obbligati:

● all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

● a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’ETS;

● al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

PARTE TERZA: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – ETS

Art. 7

Organi dell’ETS –

1. Sono organi dell’ETS:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Tesoriere
  • L’Organo di Controllo
  • Il Collegio dei Probi Viri
  • Il Comitato Scientifico

Art. 8

Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’ETS, regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari di carattere giudiziario.

3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati se sono iscritti meno di 500 soci e più di 5 associati se risultano aventi diritto più di 500 soci.

4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. A tale scopo non sono idonee le trasmissioni via e-mail, pec, o altro mezzo telematico, se prive di firma digitale sul documento allegato.

5. L’Assemblea, si può tenere in modalità telematica ed è considerata svolta nel luogo in cui è presente il presidente e il segretario, se nominato, ed è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.

6. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto se risultano aventi diritto più di 500 soci o da almeno 10 soci se sono iscritti meno di 500 soci.

7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con email ordinaria all’indirizzo comunicato ed aggiornato a cura dei Soci, con 10 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

10. Nel caso in cui l’ETS abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell’attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

11. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell’ETS. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario e di norma entro il mese di aprile.

4. L’Assemblea ordinaria:

● approva il bilancio consuntivo e preventivo;

● discute ed approva i programmi di attività;

● elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca per giusta causa;

● delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

● approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

● ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

● approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;

● delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

● delibera sull’esclusione dei soci non rilevabili d’ufficio in base allo statuto;

● delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

● delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

● delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’ ETS stesso.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 10

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 8 e 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell’ETS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 11

Consiglio Direttivo e Collegio dei Probi Viri

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione ed è costituito da un numero dispari di Consiglieri, composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 15 consiglieri, scelti fra i soci che risultino iscritti da almeno tre anni, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. La variazione del numero dei consiglieri è proposta, se ritenuta necessaria, dal Consiglio Direttivo medesimo ed approvata dall’Assemblea dei Soci. I Consiglieri sono individuati tra i soci di comprovata esperienza nel rispetto delle seguenti regole di composizione:

– la metà dei componenti, arrotondata all’unità inferiore, viene eletta a scrutinio segreto dall’Assemblea nell’Ambito dei Soci Ordinari, con almeno due anni di anzianità, o anche, in assenza dei primi, tra i Soci Fondatori;

– un componente è nominato dall’Assemblea dei Soci Ordinari su indicazione del Consiglio Direttivo uscente, nell’ambito dei propri membri,

– un componente è nominato dall’Assemblea dei Soci Ordinari su indicazione dei Soci Fondatori.

– i residui componenti sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci Ordinari nell’ambito dei Soci Fondatori o anche, in assenza dei primi, dei Soci ordinari con almeno quattro anni di anzianità.

2. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo, per tutto il periodo del mandato, modificabile solo su proposta motivata di quest’ultimo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, e tra i Soci, il Tesoriere e il Segretario.

4. Il Tesoriere è responsabile del patrimonio e delle risorse economiche dell’ETS, cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’ETS, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’ETS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità il Consiglio Direttivo provvede alla surroga mediante elezione interna con la maggioranza dei 2/3 dei componenti, soggetta a successiva ratifica dell’Assemblea, nella prima riunione utile.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea, convocata dall’ Organo di Controllo o dal Consigli Direttivo medesimo, provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’ETS, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ETS, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

● attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;

● redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;

● delibera sulle domande di nuove adesioni;

● sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

● sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;

● ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la delibera che ha ricevuto il voto del Presidente.

14. Il Consiglio Direttivo nomina il Collegio dei Probi Viri che ha la medesima durata del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e che decide sulle controversie tra Soci in merito ai rapporti interni dell’ETS.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’ETS, ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’ETS e compiere ogni operazione bancaria necessaria e propedeutica a consentire all’ETS di inviare e ricevere pagamenti attraverso il sistema bancario, anche con l’ausilio del Tesoriere; convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca l’Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro successiva ratifica ed approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 13

Il Presidente onorario

1. Uno o più Presidenti Onorari possono essere nominati dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’ETS o per meriti scientifici.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’ETS.

Art. 14

Comitati Tecnici e Territoriali

1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici e Territoriali a cui partecipano gli associati o esperti, anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’ETS intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 15

Organo di controllo

1. Viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico, in via obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) cinque dipendenti occupati in media durante l’esercizio;

Ovvero quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 117/2017.

2. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile

nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ed in tal caso almeno un suo componente deve essere un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

3. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 4. 5, 6 e 7, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Presidente notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all’organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all’assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell’ente, l’organo di controllo deve agire ai sensi dell’articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

Art. 16

Revisione legale dei conti

1. Qualora il controllo contabile non sia demandato all’Organo di controllo, viene nominato dall’Assemblea anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dodici dipendenti occupati in media durante l’esercizio;

Ovvero quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 117/2017.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’ETS, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l’organo che presiede al controllo scientifico qualitativo dei documenti prodotti e delle attività poste in essere per il perseguimento dei fini statutari. Il Comitato è composto da 1 a 15 membri nominati dal Consiglio Direttivo tra personalità del mondo scientifico e della società civile di chiara fama, anche non Soci, nei settori statutari dell’ETS.

2. Il comitato Scientifico ha la funzione ed i poteri connessi alla garanzia della qualità scientifica nel perseguimento degli scopi delineati nello statuto e nell’atto costitutivo da parte del Presidente e del Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea.

3. A tale scopo, con deliberazione presa a maggioranza superiore ai 2/3 dei suoi componenti, può proporre e seguire iniziative e ricerche agli organi deliberanti, che ritenga in linea con le finalità delineate nello Statuto, sia su istanza di uno degli associati che d’ufficio.

Art. 18

Sezioni affiliate

1. L’associazione, se ritenuto opportuno, si può anche articolare in Sezioni affiliate, siano esse territoriali o tematiche, su proposta di almeno tre Soci.

2. La costituzione e l’articolazione delle Sezioni affiliate, è decisa dal Consiglio Direttivo, consultando di volta in volta i rappresentanti dei gruppi che vogliono costituire le Sezioni, sulla base delle opportunità riscontrabili nel raggiungimento degli scopi associativi. Ogni Sezione è autonoma dal punto di vista giuridico, organizzativo ed economico e può porre in atto iniziative, previa comunicazione al Consiglio Direttivo. In nessun caso, senza previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, la Sezione può impegnare od obbligare giuridicamente ed economicamente l’associazione.

3. Si elegge un Consiglio di Sezione se il gruppo è superiore a 20 soci. Il Consiglio di Sezione è formato da un numero di persone pari al 10% dei componenti arrotondato per difetto ed in ogni caso non superiore a 9 componenti; nel caso in cui il numero dei componenti così calcolato fosse di numero pari, il Consiglio di Sezione è integrato di un’ulteriore unità. Il Consiglio di Sezione elegge un

presidente al suo interno e un segretario. Se il gruppo è inferiore a 20 unità è sufficiente eleggere in via diretta un Socio presidente di sezione e tutti i soci svolgono il compito di consigliarlo.

Art. 19

Scioglimento

2. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’ETS – con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

3. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’ETS – il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45, comma 1 del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, come per legge.

Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

PARTE QUARTA: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20

Decorrenza e norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore alla data odierna di approvazione da parte dei Soci Fondatori.

La risoluzione di eventuali controversie nei rapporti tra l’Associazione e gli associati, o tra gli associati medesimi, nello svolgimento delle attività Associative e in relazione al rapporto associativo, sarà preliminarmente devoluta al collegio dei Probi Viri, e solo successivamente, qualora non si addivenga ad una composizione bonaria potrà essere adita l’autorità giudiziaria, ad eccezione di quelle controversie rimesse d’ufficio alla competenza dell’autorità giudiziaria.

Le decisioni del Collegio dei Probi Viri non è appellabile dai Soci che ne riconoscono la competenza preliminare nei rapporti associativi.

Art. 21

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del d.lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia ed alle altre leggi applicabili alle Associazioni.