Alcuni buoni motivi per non “semplificare” il Patent box
semplificare il Patent box

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L’art. 6 del d.l. n. 146/2021 reca la “semplificazione della disciplina del patent box; ad una  prima e superficiale lettura, la rubrica e i primi nove commi della norma indurrebbero a pensare che il Governo si muove nel solco del recente disegno di legge delega, preordinato alla “revisione del sistema fiscale”, nel rispetto dei “principi costituzionali”, nonché del “diritto dell’Unione Europea”, con i dichiarati obiettivi di “stimolo alla crescita economica” e di “semplificazione del sistema tributario”.

Di Edoardo Belli Contarini

Purtroppo, l’apparenza inganna: soltanto al decimo comma dell’art. 6, si scopre che non si tratta di “semplificazione”, bensì di abrogazione del patent box (“PB”).

Verrebbe da chiedersi se una disposizione che cancella ex tunc una misura fiscale che funziona(va) possa risultare in contrasto con iprincipi costituzionali; sembra un paradosso, una contraddizione in termini, ma la “semplificazione” – o meglio “l’abrogazione” ad opera del citato art. 6 – porta con sé taluni effetti negativi.

Anzitutto, si tradisce il principio di affidamento, considerato che l’abrogazione del PB impatta sulla pianificazione, gli investimenti economici e finanziari effettuati dalle imprese in relazione agli IP, per i quali, tra l’altro, con l’introduzione del lo stesso PB, si intendeva agevolarne il rientro nel nostro Paese. E tale improvviso e imprevisto “cambio di regime” non potrà che disaffezionare – anche – gli investitori esteri, i quali, come è ovvio, confidano in un framework normativo stabile, che consenta di pianificare l’allocazione delle risorse su progetti e iniziative imprenditoriali di portata pluriennale.

Viene snaturato – da verificare se con riflessi appealing per le imprese – uno stimolo all’innovazione, trasformando un meccanismo che detassa(va) il reddito d’impresa attribuibile agli IP in uno strumento che premia l’attività di R&S in relazione agli stessi intangibles, con una “super-deduzione”, cioè con una maggiorazione del 90% dei relativi costi; in tal modo, però, verosimilmente non viene più beneficiata l’impresa che ottiene risultati positivi, ma quella che spende di più, a prescindere poi dalla performance.

Nella medesima prospettiva, si introduce un beneficio fiscale che appare selettivo e discriminatorio, poiché la “maggiorazione” dei costi del 90% premia le imprese di più grandi dimensioni, cioè quelle che sono dotate di cospicui capitali da impiegare in attività di R&S; tutto ciò a svantaggio quindi delle PMI, che in modo trasversale innovano in diversi settori, implementando gli IP con esborsi contenuti. Senza contare poi che, in base ai dati ISTAT, la media nazionale dei costi sostenuti dalle medesime PMI innovative in R&S si attesta soltanto all’incirca sull’1% dei ricavi.

Come accennato, viene abrogata, in modo inatteso, un’agevolazione che incentiva(va) (anche) le imprese non residenti che (ri)allocavano in Italia gli IP e quindi risultano ostacolati gli investimenti provenienti (pure) dagli altri Paesi dell’Unione Europea. In senso diametralmente opposto, in controtendenza rispetto alle finalità proprie del PB – cfr. ad es. circ. AdE n. 11/E del 7 aprile 2016 – viene incentivato lo “spostamento” degli asset immateriali all’estero e il trasferimento della sede delle imprese verso giurisdizione di altri Stati, che invece tuttora contemplano il regime PB.

Dunque in modo troppo repentino, ondivago e poco razionale, viene azzerata una misura incentivante ormai sperimentata e proprio di recente persino rafforzata e per davvero “semplificata” – per effetto dell’art. 4 del d.l. n. 34/2019, sui vedasi la circolare dell’ AdE n. 28 del 29 ottobre 2020, ove i “chiarimenti sul nuovo regime di autoliquidazione” – a seguito della facoltà concessa ai contribuenti di determinare in maniera autonoma  il beneficio, da indicare direttamente in dichiarazione, purché in presenza del set informativo “idoneo”, prescritto dal decreto di attuazione del 30 luglio n. 2019, n. 658445. E, ovviamente, tale eliminazione incide di riflesso anche sul versante del connesso e altrettanto collaudato regime di penalty protection, di converso adesso tutto da rielaborare in relazione al “PB semplificato”, in attesa dell’apposito decreto di attuazione da emanare dal direttore dell’Agenzia.

Come se non bastasse, viene cancellato anche il previgente “cumulo” tra detassazione PB e utilizzo in compensazione del credito di imposta R&S, ragion per cui è lecito dubitare persino della convenienza, per l’impresa, piuttosto che per il gettito erariale, del “nuovo” PB, rispetto a quello abrogato.

Inoltre, la “semplificazione” opera in parte con effetto retroattivo, in violazione tra l’altro anche dello “Statuto dei diritti dei contribuenti”, escludendo dal beneficio quelle imprese che confidavano sul regime PB (“autoliquidato”) per il periodo d’imposta 2020, tutt’ora aperto, in relazione al quale invero pende il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

E’ pur vero che, a beneficio dei contribuenti, si amplia il perimetro dell’agevolazione, considerato che si reintroducono i marchi d’impresa fra gli asset agevolabili, invero espunti a suo tempo dal d.l. n. 50/2017, in coerenza con le indicazioni OCSE (BEPS Action 5), ma in genere i costi relativi ai brand molto spesso risultano di modesto ammontare, vieppiù se confrontati con i redditi  che ne derivano.

Aggiungasi che la disciplina transitoria ovvero delle opzioni tra “vecchio” e “nuovo” PB”, con modalità irrevocabile e pluriennale, risulta oscura e comunque tale da non consentire all’impresa di effettuare una scelta ponderata sulla convenienza tra i diversi, interconnessi regimi (i.e., utilizzo in compensazione del credito di imposta R&S, previgente PB, maggiorazione del 90% dei costi R%S afferenti gli IP).

E infine, sempre sotto il profilo della valutazione dei vantaggi recati in concreto da tali benefici e quindi della pianificazione fiscale, sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento concernente i riflessi incidenti sul risultato del singolo periodo e sui periodi di imposta precedenti e successivi, anche in ragione del regime del “riporto delle perdite” ex art. 84 del tuir; ma forse in tale contesto è pretendere troppo.

In conclusione, traducendo tali criticità del “PB semplificato” in disposizioni di rango costituzionale che appaiono trasgredite, in estrema sintesi, detta semplificazione non sembra perfettamente in linea con gli articoli 3, 9, 10, 41, 97, 117 Cost., nonché con gli articoli 2, 3, 10 della legge n. 212/2000.

E’ ben vero che, come noto, il legislatore ha un’ampia discrezionalità anche nel selezionare, adottare e modificare le agevolazioni fiscali, ma pur sempre con il limite della “ragionevolezza”. Tuttavia nella specie detto limite sembra travalicato e neppure salvaguardato in ragione del “sovraordinato” principio del “pareggio di bilancio”, enunciato sub art. 81 Cost. In effetti, come si desume sia dalle considerazioni esposte, sia dai calcoli contenuti nella relazione tecnica al decreto legge n. 146/2021, all’evidenza non è così; è auspicabile dunque che, con la conversione in legge del medesimo decreto, paradossalmente, si ponga rimedio alla “semplificazione”.

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