Aumento pensioni di invalidità? Sì ma non per tutti

Indice

Prime riflessioni sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale in materia di pensioni di invalidità

Di Francesco Comellini

La sentenza della Consulta del 23 giugno scorso, ne sono certo, farà molto parlare di sé perché si riferisce SOLO ai trattamenti erogati ai sensi dell’articolo 12, comma 1, legge 118/71 ed avrà effetto solo dalla pubblicazione della sentenza in poi, anche se, come penso, l’aumento non sarà né automatico né certo per tutti.

Facciamo un passo di lato partendo proprio dalla decisione della Corte Costituzionale sulla data di effettività della pronuncia, che entrerà in vigore solo dalla data di pubblicazione della Sentenza nella gazzetta ufficiale e solo per il futuro.

Con tale decisione di fatto la Corte si allinea ancora una volta a quanto già fanno da tempo altre Corti europee ma, in controluce, non possiamo non leggere una “misura cautelare di messa in sicurezza” del bilancio dell’INPS (e dunque dello Stato che ad esso contribuisce) che in caso contrario si sarebbe vista costretta a corrispondere gli arretrati sin dal primo pagamento percepito in passato, ad ogni avente diritto e nel caso di morte di questi anche ai suoi eredi.

Tale decisione sulla non retroattività degli effetti ricorda quella presa per la prima volta in assoluto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10/2015 sulla Robin Tax che venne dichiarata incostituzionale, perché in contrasto con l’articolo 3 e 53 Cost., con effetto derivato sulla restituzione delle somme non dovute a titolo di maggiorazione Ires dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, anziché come avveniva di norma e sino ad allora “ex-tunc”, cioè dalla data di cui venne formata la norma dichiarata incostituzionale in ossequio all’articolo 136 Cost. (sulla decorrenza dell’efficacia della norma dichiarata incostituzionale con effetto retroattivo implicito).

Dunque anche nel caso della decisione del 23 giugno scorso il risultato sarà che gli effetti derivati, cioè gli aumenti delle pensioni (per coloro che hanno compiuto il 18° anno di età e fino al 67° anno, al compimento del quale la pensione viene convertita in assegno sociale) con le limitazioni che vedremo in seguito, decorreranno solo dalla pubblicazione della sentenza nella gazzetta ufficiale.

La differenza con altre pronunce come quella sulla Robin Tax sopra citata 10/2015, è che in quella attuale sulle pensioni non si parla di illegittimità di una norma ma di “violazione del diritto di mantenimento di cui all’art. 38 Cost.”.

Una differenza sostanziale questa che sono certo farà discutere coloro che approcceranno ad una lettura della sentenza domandandosi se sia corretto accertare la violazione di un diritto Costituzionale stabilendo che esso sia ripristinato da una certa data in poi senza effetti retroattivi, cioè senza risarcimento del danno subito, cosi come se l’aumento debba riguardare tutti coloro che ad oggi percepiscono una misura previdenziale o indennitaria a titolo di invalidità civile inferiore al limite dettato dalla Corte o se il principio stabilito possa essere fatto valere per tutti i trattamenti inferiori a detto limite.

Certo è che la sentenza andrà letta con attenzione e i Giudici dovranno argomentarla molto, molto bene perché sarà veramente difficile per la “politica” spiegare a tutti coloro che dovessero restare esclusi dall’aumento il “perché”.

Infatti se, come sembrerebbe indicare il comunicato stampa del 24 giugno della Corte Costituzionale, la palla sul “come, quando, quanto e a chi effettivamente aumentare la pensione di invalidità” passa ora alla politica e dunque al Parlamento, forse si dovrebbe chiedere alla politica di decidere se dalla violazione rilevata dalla Corte Costituzionale possa discendere o meno anche un diritto al risarcimento del danno (non a titolo di arretrati non goduti visto che la Corte li ha di fatto esclusi!) quantomeno per un senso di giustizia.

Ma facciamo ora due calcoli per la sola componente degli effetti decorrenti dalla data della pubblicazione della sentenza: per aumentare la sola invalidità c.d. Pensione di inabilità di cui all’art. 12 legge 118/71, all’art. 14 septies legge 33/80, all’art. 8 dlgs 509/98, all’art. 3 legge 407/90, all’art. 12 legge 412/91 e alla legge 99/13, occorrerebbero, per differenza, mediamente 1.5 miliardi annui, per assicurare l’innalzamento della misura assistenziale già percepita portandola al livello del trattamento minimo a 516,46 euro al mese per 13 mesi (il vecchio milione di lire al mese stabilito legge 448 del 2001) ai 512.785 soggetti percettori al 1.1.2019 (ultimo dato INPS reso peraltro noto al Forum PA del giugno 2019) .

Tale ipotesi di un maggior onere per lo Stato di 1,5 miliardi annui, ovviamente non tiene conto del limite reddituale delineato dalla Consulta per i motivi che si illustrano più avanti e che sono i stretta correlazione al costo della vita che devono sostenere le persone con disabilità per poter vivere con dignità e dunque prende come base di calcolo le prestazioni erogate dall’INPS al di sotto della soglia di 516,46€/mese per 13 mensilità.

Certo poi se si volesse aumentare l’assegno anche a coloro che già percepiscono l’Assegno Mensile (categoria esclusa dalla Corte Costituzionale!) sulla base dell’art. 13 Legge 118/71; dell’art. 14 septies Legge 33/80; degli artt. 8, 9 DLgs 509/88; dell’art. 3 Legge 407/90 e dell’art. 12 Legge 412/91, occorrerebbero altri 1.076.158.348,72 di euro per dare copertura (diritto di mantenimento !) ai 369.362 soggetti percettori della misura sempre alla data del al 1.1.19 (dati INPS)

Come detto la Corte Costituzionale non solo ha limitato il perimetro di applicazione dell’aumento ai soli invalidi totali (quindi escludendo i parziali che percepiscono l’assegno mensile di assistenza e tutte le altre categorie di persone che percepiscono un trattamento INPS non richiamato dalla decisione) ma ha fissato un nuovo limite di reddito a 6.713,98€ /anno per poter fruire dell’aumento al minimo, che tuttavia non trova alcun riscontro negli attuali limiti reddituali fissati per il 2020.

È utile qui ricordare gli importi e limiti di reddito per assegni e pensioni di invalidità civile per il 2020:

Pensione ciechi civili assoluti
Assegno di 310,17 euro e limite di reddito 16.982,49 euro (non dovrebbe aumentare per effetto della sentenza del 23 giugno della Corte Costituzionale);

Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro

Pensione ciechi civili parziali
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro (non dovrebbe aumentare per effetto della sentenza del 23 giugno della Corte Costituzionale);

Pensione invalidi civili totali
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 16.982,49 euro (AUMENTO! questa misura sarebbe quella che la Corte ha deciso di elevare a 516,46 ma con un limite reddituale a 6.713, 98)

Pensione sordi
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito euro 16.982,49 euro (non dovrebbe aumentare per effetto della sentenza del 23 giugno della Corte Costituzionale);

Assegno mensile invalidi civili parziali
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro (non dovrebbe aumentare per effetto della sentenza del 23 giugno della Corte Costituzionale);

Indennità mensile frequenza minori
Assegno di 286,81 euro e limite di reddito 4.926,35 euro (non dovrebbe aumentare per effetto della sentenza del 23 giugno della Corte Costituzionale);

Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
Assegno di 930,99 euro e nessun limite di reddito;

Indennità accompagnamento invalidi civili totali e minori
Assegno di 520,29 euro e nessun limite di reddito;

Indennità comunicazione sordi
Assegno di 258,00 e nessun limite di reddito

Indennità speciale ciechi ventesimisti
Assegno di 212,43 e nessun limite di reddito

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major
Assegno 515,07 e nessun limite di reddito

(NB: Il limite di reddito da non superare si riferisce al reddito personale annuo lordo della persona titolare dell’assegno. Sono esclusi quelli del coniuge e di altri familiari.).

I dati sopra riportati sono i limiti per tutti i trattamenti ma come detto la Corte , con la sua decisione, ha limitato l’ambito di applicazione e ha fissato un nuovo limite reddituale a 6.713,98 euro annui per poter fruire dell’aumento, calcolando appunto la pensione al minimo di 516,46 per 13 mensilità.

Certamente le limitazioni fissate dalla Corte Costituzionale trovano fondamento negli atti del giudizio depositato presso il Tribunale di Torino, il cui Giudice ha richiesto l’intervento della Corte, che si riferisce solo alla pensione di cui all’art. 12, co. 1,legge 118/71, con il requisito dell’invalidità totale, dello stato di bisogno e incapacità lavorativa.

Come detto la sentenza andrà letta con attenzione quando sarà pubblicata ma certamente farà discutere perché pone nelle mani del legislatore l’attuazione effettiva del principio stabilito dalla Corte Costituzionale secondo la quale “285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente
inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili” e la sua estensione agli altri trattamenti che sono di fatto esclusi.

Vedremo quindi come ed in che tempi il Governo approccerà ad una riforma complessiva delle pensioni di invalidità civile (se ne parla da tempo ma ancora non vi sono ipotesi giunte in parlamento) e se lo farà solo per il singolo caso di cui si è occupata la Corte Costituzionale o proporrà una riforma più ampia per dare piena legittimità di attuazione all’articolo 38 della Costituzione richiamato dal Giudice delle Leggi.

Il nodo, al di là della volontà o meno della politica di riformare il sistema della previdenza e dell’assistenza agli invalidi civili, resta quello delle risorse finanziarie anche perché una volta avviata la riforma nel suo complesso emergerebbero delle sperequazioni di trattamento che da anni richiedono di essere sanate.

Certamente la decisione della Corte Costituzionale del 23 giugno scorso darà impulso a tutti coloro che ritengono che l’assegno percepito a titolo di invalidità ai sensi di norma di legge differente da quella già oggetto di pronuncia, sia insufficiente a garantirgli un livello di vita dignitoso, per rivolgersi al Giudice ordinario e questi a sua volta, favorito anche dalla recente pronuncia del tribunale di Torino, non potrà che adire la Corte Costituzionale che sarà dunque obbligata a decidere nuovamente in merito.

Il rischio di una serie di decisioni concatenate, sarà quello che la Corte Costituzionale, così come ha fatto nel caso attuale, uniformi di volta in volta i limiti reddituali a quello appena deciso, senza però tenere in considerazione, come sembra aver fatto in tale frangente, ma questo lo scopriremo solo con la pubblicazione della sentenza, il reale fabbisogno finanziario della persona con disabilità totalmente invalida per poter provvedere a sé stessa che sovente è costretta a maggiori spese per garantirsi le funzioni basilari della vita, anche ricorrendo a forme di assistenza privata a fronte di in una situazione, spesso generalizzata, di carenza dei servizi erogati dalle reti territoriali.

Insomma il limite reddituale già stabilito dall’INPS, come aggiornato annualmente, è già di per sé basso in considerazione delle maggiori spese che la persona con disabilità sostiene autonomamente per ridurre quel “gap” di opportunità che la separano da una esistenza quanto più possibile vicina alla “normalità”, l’averlo ulteriormente abbassato potrebbe rappresentare un problema non da poco.

Si pensi solo ad esempio alla persona con disabilità i cui genitori in vista del “dopo di noi” costituiscono prudenzialmente patrimoni atti a garantire una redditività necessaria al mantenimento del figlio una volta che questi resterà solo al mondo proprio perché la misura assistenziale della pensione non permette un dignitoso livello di vita. Con tali redditi aggiuntivi, superando il nuovo limite di reddito, la persona con disabilità correrebbe il rischio di restare esclusa da ogni aumento a 516,46 €/mese, della misura corrisposta a titolo di pensione di invalidità.

Ovviamente queste sono solo prime riflessioni a caldo ma di questa sentenza , come detto, sentiremo spesso parlare in futuro, sperando che non resti lettera morta come l’altra sentenza della Corte Costituzionale, la numero 275/2016, che ha segnato, o meglio avrebbe dovuto segnare, una svolta epocale nell’approccio dello Stato sulle questioni di rilevanza economica per l’effettività dei diritti delle persone con disabilità, la cui massima recita «il concetto di equilibrio del bilancio va correttamente inteso nel senso che è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionare la doverosa erogazione delle prestazioni per realizzarlo».

Ora fondendo questa ultima statuizione della Corte Costituzionale appena ricordata, con quella più recente sulle pensioni di invalidità , alla luce del richiamato art. 38 della Costituzione, e alla luce del fatto che la stessa Corte lancia la palla nel campo del Parlamento, ci si dovrebbe aspettare che chi ne ha l’onere affronti presto e bene una riforma delle pensioni di invalidità civile capace di restituire dignità alle persone che percepiscono tale misura di sostegno da parte dello Stato.

Per chiudere uno sguardo alla platea di cittadini oggi esclusi dalle attenzioni della Corte Costituzionale ma che sono percettori di misure di sostegno da parte dell’INPS, siano esse a carattere previdenziale o indennitario , al di sotto del minimo dei 516, 46 €/mese. Tali cittadini sono circa 1.260.000 (sugli oltre 3,2 milioni di prestazioni erogate mensilmente dall’INPS) e la differenza in più che lo Stato dovrebbe porre sul piatto annualmente per dare loro pari trattamento si aggira più o meno sui 3,6 miliardi di euro, che si aggiungerebbero agli oltre 16 miliardi che già vengono spesi annualmente.

altri
articoli